Per le lavoratrici dipendenti
I requisiti essenziali richiesti sono:
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accertato stato di gravidanza
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rapporto di lavoro subordinato in corso con diritto alla retribuzione.
Nell'ambito del lavoro dipendente sono previsti particolari requisiti per le seguenti categorie di lavoratrici:
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lavoratrici addette a servizi domestici e familiari (colf e badanti): devono avere almeno 52 contributi settimanali, versati o dovuti, anche in settori diversi dal lavoro domestico, nei 24 mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo stesso;
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lavoratrici agricole a tempo determinato: è richiesta l'iscrizione per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dell'anno precedente la data di inizio del congedo obbligatorio di maternità oppure nello stesso anno in cui inizia il congedo purché le giornate di lavoro siano regolarmente effettuate prima dell'inizio del congedo stesso;
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lavoratrici a domicilio: sono tenute a riconsegnare al committente, all'inizio del periodo di congedo, tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. Qualora la riconsegna avvenga dopo l'inizio del periodo di congedo, l'indennità di maternità spetta a partire dal giorno successivo alla riconsegna.
L’Inps provvede, inoltre, a erogare l’indennità di maternità anche in favore delle lavoratrici dello spettacolo: si tratta di lavoratrici iscritte all’ENPALS ai fini dell’I.V.S. (cioè ai fini pensionistici) ed assicurate al contempo all’Inps per la maternità.
La lavoratrice cessata o sospesa dall'attività lavorativa
Queste lavoratrici possono accedere all'indennità di maternità a carico dell’Inps qualora si trovino in una delle seguenti situazioni:
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Tra la data di cessazione e sospensione non siano trascorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei 60 gg non si deve tenere conto delle assenze dovute a malattia e infortunio sul lavoro, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire i figli minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista nel contratto part-time di tipo verticale.
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il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione (che verrà quindi sostituita dall’indennità giornaliera di maternità). In tale ultimo caso, la lavoratrice che non gode dell'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, 26 contributi settimanali.
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nel caso di congedo di maternità iniziato dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’Inps
Per questo tipo di lavoratrici (ad esempio: co.co.co., associate in partecipazione, libere professioniste senza cassa, venditrici a domicilio) il D.lgs. 80/2015 attuativo del Jobs Act ha previsto un'importante novità, stabilendo che le stesse, qualora non siano iscritte ad altre forme obbligatorie, abbiano diritto al pagamento dell'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi contributi previdenziali da parte dei committenti.
Il diritto all’indennità di maternità/paternità spetta a condizione che nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità risultino effettivamente accreditati o dovuti alla Gestione separata almeno 3 contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata. Per ogni approfondimento si rinvia alla Circolare INPS n.42 del 26.02.2016.
Per le lavoratrici autonome
Per le autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) è richiesto il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e la copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità.
Leggi il nostro speciale: Maternità e lavoro: i diritti delle mamme