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Inps, nuove disposizioni sul congedo di maternità nel caso di parto prematuro

di Sara De Giorgi - 29.04.2016 - Scrivici

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Fonte: Alamy
E' stata pubblicata una circolare Inps che fornisce istruzioni riguardo l’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro. Il documento fornisce, inoltre, istruzioni operative per il pagamento delle indennità, nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato. E’ confermato infine il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento.

Nell’ottica di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro dei genitori lavoratori e di assicurare tutele sempre più ampie, il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, con gli artt. 2, 3 e 4, ha apportato modifiche agli articoli 16, 24 e 26 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001).

Nello specifico sono stati modificati gli articoli 16 e 26 T.U. in materia di congedo di maternità in caso di parto prematuro e sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino ed è stato modificato l'articolo 24 T.U. in materia di conservazione del diritto all’indennità di maternità.

La circolare dell'Inps n.69 del 28 aprile 2016 chiarisce anche modalità di pagamento, regime fiscale e istruzioni contabili.

Come specificato nel"Sommario" della circolare Inps n.69: "La circolare fornisce istruzioni in ordine all’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro ex art. 16 T.U., come modificato alla lett. d). Le istruzioni riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro sia i casi residuali di pagamento diretto.

Sono altresì fornite istruzioni per l’accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione.

La circolare fornisce, inoltre, istruzioni operative per il pagamento delle indennità, nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato. E’ confermato infine il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento (art. 24 T.U.).

Ecco l'indice della circolare:

Premessa.

1. Periodo di congedo post partum nei casi di parto prematuro.

2. Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato.

3. Istruzioni operative per le Strutture INPS.

4. Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente.

5. Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici.

6. Finanziamento degli oneri e monitoraggio della spesa.

7. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per il conguaglio delle indennità anticipate

8.Regime fiscale della prestazione.

9. Istruzioni contabili.

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