Il nuovo art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001 stabilisce la possibilità per i genitori di fruire del prolungamento del normale congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità entro il dodicesimo anno di vita. Prima era previsto solo entro l'ottavo anno di vita. E in totale i giorni presi non possono superare i tre anni.
Fino ai 12 anni anche in caso di adozione e affidamento
Dal dettato normativo degli artt. 33 e 36 del D.lgs. n. 151/2001 si evince, inoltre, che l’ampliamento dell’arco temporale entro cui fruire del prolungamento del congedo parentale è possibile anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Quindi, per l’anno 2015, il prolungamento del congedo parentale può essere fruito anche dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso del minore in famiglia. Il prolungamento del congedo parentale non può essere più utilizzato quando il bambino raggiunge la maggiore età.
I giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita? Fino a un massimo totale di tre anni. Retribuiti al 30%
I giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino – o fino al dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento - a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.
Assistenza ai figli con disabilità: i benefici previsti per i genitori lavoratori
Ecco quindi i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l’assistenza a figli con disabilità in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001.
- tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;
- tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
A partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, si ricorda che i genitori possono fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso mensile.
Come presentare la domanda
A seguito dell’immediata entrata in vigore della riforma, nelle more dell’adeguamento degli applicativi informatici utilizzati per la presentazione della domanda on line, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR08.
La domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di prolungamento di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia.
Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al prolungamento del congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica. La presentazione delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio.
Per maggiori informazioni sul tema visita il sito dell'Inps