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Un mese di congedo parentale in più, retribuito all'80%

di Nostrofiglio Redazione - 15.08.2023 - Scrivici

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Fonte: Shutterstock
Un mese di congedo parentale: un mese in più di congedo parentale retribuito all'80% dello stipendio, le istruzioni INPS per fare la domanda

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Un mese in più di congedo parentale pagato fino all'80%

Entra nel vivo una delle novità in materia di congedo parentale: un mese in più di congedo parentale retribuito all'80% dello stipendio. Vediamo chi può fare richiesta e come ottenerlo.

Chi può richiederlo

Il mese in più di congedo parentale può essere richiesto entro i sei anni di età dei figli.

Attualmente il congedo parentale Inps, conosciuto anche come maternità facoltativa, è un periodo di astensione retribuito dall'attività lavorativa. Oltre alla maternità obbligatoria (Dlgs 151/2001) che di fatto spetta per un massimo di 5 mesi (2+3 - 1+4 - 0+5), può essere richiesto un ulteriore periodo di congedo:

  • alla madre che lavora come dipendente per un periodo massimo di sei mesi, sia in maniera continuativa che frazionata;
  • al padre che lavora come dipendente per un periodo massimo di sei mesi, sia in maniera continuativa che frazionata, con la possibilità di estenderlo a sette mesi se decide di astenersi dal lavoro per almeno tre mesi;
  • al padre dipendente, anche durante il periodo obbligatorio di astensione della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche nel caso in cui la madre non sia impiegata;
  • al genitore singolo (madre o padre) per un periodo ininterrotto o frazionato di massimo undici mesi. L'articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 151/2001 specifica che per genitore singolo si intende anche il genitore nei confronti del quale sia stato deliberato, secondo quanto previsto dall'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento unico del figlio (direttiva INPS 27 ottobre 2022, n. 122).

Il congedo parentale è garantito ai progenitori, che mantengano un rapporto occupazionale, all'interno dei primi dodici anni di vita del piccolo, per un periodo totale, considerando entrambi i genitori, che non ecceda i dieci mesi, con la possibilità di estenderlo a undici mesi se il padre impiegato decide di sospendere l'attività lavorativa per almeno tre mesi, in maniera continua o frazionata.

I lassi di tempo di congedo parentale possono essere utilizzati simultaneamente dai genitori.

Quanto si percepisce?

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:

  • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all'altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all'altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
    al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
  • per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Un mese retribuito all'80%

Con la nuova Legge di Bilancio è stato introdotta un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera, per un mese complessivo, per entrambi i genitori, da fruire, in modalità ripartita o da uno solo dei genitori, entro il sesto anno di vita (o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), a condizione che:

  • i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;
  • il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione;
  • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022.

La legge di bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, ma dispone l'aumento dell'indennità dal 30% all'80% di un solo mese.

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Revisionato da Francesca Capriati

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