Divieto di licenziamento
Una donna che aspetta un bambino non può essere licenziata. Il divieto vale dall'inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. L'inizio della gestazione si presume avvenuto 300 giorni prima della data preseunta del parto indicata nel certificato di gravidanza.
Il licenziamento intimato nel periodo indicato dalla legge è nullo, anche se il datore di lavoro non era a conoscenza della gravidanza. A questo principio ci sono però delle eccezioni:
colpa grave della lavoratrice che costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto;
cessazione dell'attività aziendale;
ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta oppure scadenza del contratto a tempo determinato;
esito negativo della prova. In questo caso però la Cassazione ha stabilito che il licenziamento è legittimo solo se il datore di lavoro non è a conoscenza dello stato di gravidanza. Altrimenti deve motivare il giudizio negativo sull'esito della prova.
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