Permessi riconosciuti
Le lavoratrici che aspettano un bambino hanno diritto a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui debbano essere fatti durante l'orario di lavoro. Inoltre durante il primo anno del bambino la lavoratrice madre ha diritto a periodi di riposo giornalieri retribuiti (si chiamano permessi per l'allattamento), uscendo prima dall'azienda.
Le ore di permesso per allattamento sono considerate lavorative
Le mamme hanno diritto a due ore (due riposi di un'ora ciascuna, anche cumulabili) al giorno quando l'orario di lavoro è pari o superiore a sei ore oppure a un'ora se l'orario è meno di sei ore. Il diritto ai riposi è riconosciuto anche al papà, in alternativa alla mamma o quando il figlio è affidato solo a lui.
Astensione obbligatoria e facoltativa
La legge prevede un periodo durante il quale la lavoratrice ha l'obbligo di astenersi dal lavoro. Questo periodo prevede i due mesi precedenti alla data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto. La lavoratrice può posticipare il periodo: un mese prima del parto e quattro mesi dopo.
Il diritto all'astensione obbligatoria è stato esteso anche al padre che ne può usufruire in alternativa alla madre
L'astensione obbligatoria può essere anticipata nel caso di gravidanza a rischio oppure se le condizioni di lavoro sono pregiudizievoli per la salute della donna e del nascituro e quando è impossibile spostare la lavoratrice ad altre mansioni.
L'astensione facoltativa per la lavoratrice madre è di sei mesi dopo il periodo di astensione obbligatoria; per il padre di sei mesi dalla nascita del bambino.
Nel periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice percepisce un'indennità a carico dell'Inps pari al 100% dello stipendio; durante l'astensione facoltativa pari al 30%.
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