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Il divieto di licenziamento della mamma lavoratrice

di Alice Dutto - 26.05.2016 - Scrivici

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Fonte: Contrasto
La legge vieta al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice madre dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. La legge interviene a tutelare la lavoratrice riconoscendole l’indennità di maternità anche nel caso in cui la stessa presenti le dimissioni volontarie nel periodo che va dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di vita del bambino.

In questo articolo

La legge vieta al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice madre dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera anche nel caso in cui il datore di lavoro, al momento del licenziamento, non conosceva lo stato di gravidanza della lavoratrice. Ne parliamo con l'avvocato del lavoro Francesca Claudia Scotti dello Studio Legale Scotti.

In tal caso, la lavoratrice ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro sulla base del certificato medico dal quale risulti che essa, all'epoca del licenziamento, era già in stato di gravidanza (Corte di Cassazione 6593/2000). Il divieto di licenziamento si estende anche ai casi di adozione e di affidamento, operando fino ad un anno dall'ingresso del minore in famiglia. Ma Il divieto non è assoluto, poiché la legge prevede alcune eccezioni. È infatti ammesso il licenziamento nei seguenti casi:

  • colpa grave della lavoratrice, considerata giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. Se il licenziamento per giusta causa avviene durante i periodi di congedo di maternità, la lavoratrice non perde il diritto all'indennità di maternità (sentenza Corte costituzionale 405/2001);

  • cessazione dell’attività aziendale;

  • scadenza dei termini nei contratti a tempo determinato;

  • esito negativo del periodo di prova.


LE LAVORATRICI DOMESTICHE

Per le lavoratrici domestiche, il vigente contratto collettivo nazionale, andando a colmare un vuoto di tutela legislativa, prevede: il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza (intervenuta nel corso del rapporto di lavoro) fino alla fine del congedo di maternità. Il divieto non opera in caso di licenziamento determinato da giusta causa. Le addette a lavorazioni stagionali licenziate per cessazione dell’attività aziendale hanno diritto, fino al compimento di un anno di vita del bambino, alla precedenza nella riassunzione in caso di ripresa dell’attività stagionale, a meno che non si trovino a fruire del periodo di congedo obbligatorio per maternità.

LE DIMISSIONI DELLA MAMMA LAVORATRICE

In tema di dimissioni, il D.lgs. n. 80/2015 attuativo del Jobs Act, ha sancito che qualora le stesse vengano rassegnate nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice abbia diritto alle indennità previste dalla Legge e dalla contrattazione collettiva per il caso di licenziamento. Inoltre, sempre nel caso in cui le dimissioni intervengano in tale periodo, nessun preavviso deve essere riconosciuto dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità.

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9 del Testo Unico sulla maternità, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

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