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Indennità o assegno di maternità, quale ti spetta?

di Centro studi Sintesi - 04.06.2014 - Scrivici

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Hanno diritto all’indennità di maternità le lavoratrici dipendenti, le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’INPS e le lavoratrici autonome. Sono previste anche forme di tutela per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, che non lavorano o hanno lavori precari al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del bambino adottato. Per loro ci sono gli assegni di maternità

Hanno diritto all’indennità di maternità le lavoratrici dipendenti, le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’INPS e le lavoratrici autonome.

1. Nella categoria delle lavoratrici dipendenti che hanno diritto all’indennità di maternità rientrano:

- Lavoratrici dipendenti assicurate all'Inps anche per la maternità (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti) aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;

- Disoccupate o sospese se ricorre una delle seguenti condizioni (art. 24 T.U.): il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro; il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità di maternità sussiste a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e che siano stati versati all'Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l'inizio del congedo stesso

- Lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo siano in possesso della qualità di bracciante comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.)

- Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) che hanno 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo stesso (art. 62 del T.U.)

- Lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.)

- Lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità di cui all’art. 65 del T.U.)

L’indennità di maternità non spetta alle lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti dai soppressi enti Inpdap ed Enpals) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge, in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono (artt. 2 e 57 del T.U.).

2. Per quanto riguarda le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’INPS, si fa riferimento a lavoratrici e ai lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps e non pensionati, tenuti quindi a versare alla gestione separata il contributo con l’aliquota maggiorata prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità/paternità.

Il diritto all’indennità di maternità/paternità spetta a condizione che nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità (o paternità) risultino effettivamente accreditati alla gestione separata almeno 3 contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata.

3. Nella categoria delle lavoratrici autonome rientrano artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, nonché pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni, iscritte alla gestione dell'INPS in base all'attività svolta e in regola con il versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità (due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa).

E chi non rientra nelle categorie precedenti?

La legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, che non lavorano o hanno lavori precari al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del bambino adottato. Per questo esistono gli assegni di maternità che possono essere dello stato o dei comuni.

L'assegno di maternità dello Stato

L'assegno spetta alle lavoratrici (residenti in Italia, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) atipiche e discontinue che esercitano attività lavorativa subordinata, parasubordinata o autonoma, ossia precarie; rientrano in tale definizione le seguenti categorie:

Madre lavoratrice precaria, con almeno 3 mesi di requisiti lavorativi, conseguiti anche presso datori di lavoro non tenuti al versamento contributivo presso l'Inps, nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto, o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione, e che gode di una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità, spetta, per ogni figlio nato dal 2.7.2000 ovvero adottato o dato in affidamento preadottivo, un assegno pari alla quota differenziale tra l'importo del trattamento economico di maternità, previdenziale e non, (se inferiore) e quello dell'assegno erogato dall'Inps a carico dello Stato.

Madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata, ai fini della concessione della quota differenziale dell'assegno di maternità dello Stato, occorre che siano soddisfatti i seguenti requisiti: abbia diritto all'indennità di maternità a carico della Gestione Separata, sia pure in misura ridotta, in quanto risultano accreditate in favore della stessa i 3 mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo obbligatorio (ordinario e/o anticipato); abbia, inoltre, 3 mesi di contribuzione per la maternità, maturati anche in gestioni diverse, nel periodo compreso tra i 18 ed i 9 mesi antecedenti la data dell'evento (parto o ingresso del minore adottato/affidato nella famiglia anagrafica della richiedente).

Alle mamme residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, che hanno perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per almeno 3 mesi, a condizione che il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a tali prestazioni e la data del parto o dell'effettivo ingresso in famiglia del bambino non sia superiore a quello di godimento delle suddette prestazioni e comunque non sia superiore a 9 mesi.

Nell'ipotesi di madre lavoratrice iscritta alla Gestione Separata, che ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali , il diritto all'assegno di maternità dello Stato si realizza al verificarsi delle seguenti condizioni: abbia svolto attività lavorativa per la quale risultino versati 3 mesi di contribuzione effettiva (non è rilevante l'arco temporale nel quale si collocano tali mesi di contribuzione); abbia fruito, a seguito della suddetta attività lavorativa (per la quale risultano versati 3 mesi di contribuzione), di una delle prestazioni previdenziali di al punto 2.2 della circolare 143/2001, in particolare: malattia, maternità, degenza ospedaliera; tra l'ultimo giorno di fruizione di una delle predette prestazioni previdenziali (malattia, maternità o degenza ospedaliera) e la data del parto (o ingresso in famiglia) è necessario che non sia decorso un periodo di tempo superiore a quello di durata della prestazione stessa, periodo che, comunque, non può essere superiore a 9 mesi.

Alle mamme che durante il periodo di gravidanza hanno cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, a condizione che possano far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto. Per altre informazioni leggi Assegno di maternità dello stato

L'assegno di maternità dei comuni

L'assegno di maternità dei comuni (incumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale) spetta purché residenti in Italia:

- alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999);

- alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000);

- alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (dal 1° luglio 2000);

- alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

- alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni;

- cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Ne hanno diritto le donne non occupate e quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell'assegno. Leggi anche Assegno di maternità dei comuni

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Aggiornato il 26.03.2015

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