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Come funzionano tredicesima e quattordicesima in maternità?

di Viola Stellati - 28.08.2024 - Scrivici

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Come funzionano tredicesima e quattordicesima in maternità? Una piccola guida su tutto ciò che occorre sapere

In questo articolo

Tredicesima e quattordicesima in maternità, si percepiscono?

La buona notizia è che tredicesima e quattordicesima in maternità si percepiscono entrambe. Certo, ci devono essere condizioni e requisiti, ma le donne lavoratrici hanno diritto ad entrambe queste retribuzioni. Tuttavia, per ottenerle bisogna sapere alcune precise informazioni che vi illustreremo in questo articolo.

La tredicesima in maternità

La tredicesima è una gratifica annuale obbligatoria che viene pagata ai lavoratori e lavoratrici dipendenti. In sostanza, si tratta di un mese di stipendio in più che, salvo diverse indicazioni, viene pagato solitamente a dicembre.

L'importo viene calcolato in base alla retribuzione lorda percepita durante l'anno, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e dipende dal tipo di contratto o dalle disposizioni aziendali.

Per quanto riguarda la maternità, la Legge 151/2001 sancisce l'obbligo per ogni datore di lavoro di garantirla alle donna in dolce attesa ma sulla base di tre diversi tipi di maternità:

  • Maternità obbligatoria: assenza dal lavoro due mesi prima del parto e i tre successivi, oppure un mese prima del parto e i quattro successivi;
  • Maternità anticipata: assenza che può essere richiesta dalle lavoratrici in caso di situazioni di rischio per la gravidanza o per la salute del bambino;
  • Maternità facoltativa: periodo di assenza che può essere richiesto dalle lavoratrici al termine della maternità obbligatoria. 

È un diritto percepire la tredicesima per la maternità anticipata e quella obbligatoria, mentre per quanto riguarda quella facoltativa non viene calcolata in busta paga.

Possiamo quindi concludere che la tredicesima in maternità viene erogata normalmente come durante il lavoro ordinario.

La quattordicesima in maternità

Alcuni Contratti collettivi nazionali del lavoro prevedono il riconoscimento al lavoratore subordinato di un'ulteriore mensilità retributiva, ovvero la quattordicesima. Essa viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione spettante per il mese di giugno di ciascun anno. Si tratta però di una retribuzione che non coincide con l'anno solare, ma che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Ciò vuol dire che anche le donne in dolce attesa possono (laddove previsto dal contratto) percepire la quattordicesima, ma quel che occorre tenere a mente è che questo è un diritto che matura in costanza di lavoro.

Considerando che durante la gestazione l'attività lavorativa risulta momentaneamente sospesa, è normale farsi venire il dubbio sul fatto che la quattordicesima spetti o meno. Ma per fortuna, in questo periodo la futura mamma gode delle stesse tutele riconosciute in caso di svolgimento dell'attività lavorativa, compresa la maturazione di tredicesima e quattordicesima in maternità.

Per quanto riguarda il pagamento, occorre distinguere i ratei di quattordicesima maturati quando si era ancora al lavoro da quelli che invece riferiscono nei periodi indennizzati. Molti dei Contratti collettivi nazionali del lavoro che la prevedono specificano che il pagamento della quattordicesima deve essere effettuato a luglio anche per la dolce attesa.

Tuttavia, ci sono anche situazioni in cui si parla di ratei di quattordicesima per i mesi di assenza, ovvero già compresi nel calcolo dell'indennità percepita.

In poche parole, nell'eventualità in cui tra luglio e giugno dell'anno successivo ci sia un periodo coperto da indennità di congedo di maternità, la quattordicesima spetta e viene pagata regolarmente, ma l'importo percepito può risultare più basso. Questo non avviene perché la quattordicesima è stata decurtata, ma  perché i ratei maturati durante l'assenza sono stati retribuiti mensilmente all'interno dell'indennità erogata dall'Inps.

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