Non è stato riconosciuto il diritto ad alcun risarcimento alla bimba nata con la sindrome di Down perché, nonostante gli accertamenti, l’anomalia cromosomica non era stata diagnosticata durante la gravidanza. Questo è quanto ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui non esiste il "diritto a non nascere se non sano" e questo "mette in scacco il concetto stesso di danno" per il nato malato.
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I giudici sono stati chiamati in causa dalla richiesta di risarcimento danni, a nome proprio e della figlia, di una coppia che ha citato l’Asl di Lucca e i primari dei reparti di ginecologia e del laboratorio di analisi, scrive il corriere.it. Nonostante un’indagine prenatale, infatti, i medici non avevano riscontrato che la bambina fosse affetta dalla sindrome di Down. Se correttamente informata la madre non avrebbe portato a termine la gravidanza e per questo ha chiesto il risarcimento. Le Sezioni Unite lo hanno respinto per quanto riguarda la bambina, mentre hanno disposto un nuovo approfondimento per il danno psicologico subito invece dalla madre.
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La Cassazione, che cita precedenti casi anche all’estero, mette in guardia dal "rischio di una reificazione dell’uomo, la cui vita verrebbe ad essere apprezzabile in ragione dell’integrità psico-fisica": una "deriva eugenetica" che ha caratterizzato il dibatto in altri Paesi, come in Francia, dove è poi intervenuta una legge specifica (legge Kouchner del 2002) per affermare proprio che nessuno può far valere un danno derivante dal solo fatto di esser nato. La Corte respinge poi la "patrimonializzazione dei sentimenti, in una visione panrisarcitoria dalle prospettive inquietanti".
Le Sezioni unite hanno però annullato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che negava il risarcimento ai genitori. La legge 194 sull’aborto riconosce infatti il diritto di interrompere la gravidanza laddove la nascita determini `un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna´, ma per attribuire l’eventuale risarcimento del danno occorre provare che la donna avrebbe effettivamente "esercitato la scelta abortiva".
Anche approfondendo "lo stato psicologico". Accertamento che i giudici di merito hanno sottovalutato.
Fonte: corriere.it
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