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Sentenza storica a Trento: i bambini nati da procreazione assistita hanno due padri riconosciuti

di Niccolò De Rosa - 01.03.2017 - Scrivici

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Fonte: Ipa.com
Anche il partner che non ha legami biologici con i due gemelli è stato riconosciuto come genitore a tutti gli effetti. Per i giudici viene così riconosciuto il diritto del minore ad avere due genitori che vogliono assumeri tutte le responsabilità di tale ruolo

Due gemelli, nati in seguito alla procreazione assistita voluta da una coppia omosessuale, hanno due padri con eguali diritti.

La storica sentenza viene dalla Corte d'Appello di Trento, la quale con l'ordinanza del 23 febbraio ha riconsciuto il pieno status di genitore non soltanto a colui che detiene un legame biologico e genetico con i due bambini, ma anche al proprio partner.

La Corte ha dunque convalidato il certificato di nascita registrato in un altro Stato attestante la doppia paternità, riconoscendo così la volontà di cura e l'assunzione di responsabilità del secondo papà e affermando che negare a un bambino la possibilità di avere due genitori significa ledere i suoi diritti fondamentali di essere umano.

La decisione è destinata a fare giurisprudenza in quanto per la prima volta «un giudice di merito applica, in una coppia di due padri, i principi enunciati dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 19599/2016, in tema di trascrizione dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso».

In particolare - riporta il portale di studi giuridici Articolo 29, l'ordinanza si rifà ad alcuni principi basilari espressi dalla Corte:

a) In merito al giudizio di compatibilità tra il provvedimento straniero e l’ordine pubblico, la necessità di far riferimento a un concetto di ordine pubblico dai contorni larghi, al fine di valutare non già se il provvedimento straniero applichi una disciplina della materia corrispondente a quella italiana, bensì piuttosto se esso appaia conforme alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (in questo caso, del minore) come garantiti dalla Costituzione italiana e dai principali documenti internazionali in materia.

b) L’esigenza di salvaguardare il diritto del minore alla continuità dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori, il cui mancato riconoscimento non solo determinerebbe un grave pregiudizio per i minori, ma li priverebbe di un fondamentale elemento della loro identità familiare, così come acquisita e riconosciuta nello Stato estero in cui l'atto di nascita è stato formato

c)L’assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all’estero, rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa.

Si rimarca dunque con forza come, nell'interesse del minore, l'intenzione responsabile di fare il genitore possa superare i limiti di legame biologico.

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